07 Set

In viaggio e in vacanza, con i nostri amici animali. Regole da rispettare In Italia e all’estero.

Tutti coloro che amano gli animali, in particolare i cani, ogni volta che devono organizzare una vacanza, la prima cosa a cui pensano è come fare o, per meglio dire, si domandano se è possibile portare con sé anche gli animali o se, al contrario, ci si deve liberare di loro, in altre parole abbandonarli, fenomeno che cresce, proprio durante il periodo delle vacanze e al quale ci ribelliamo con ogni energia a nostra disposizione, urlando, con forza, che non è necessario abbandonare il nostro amico animale per poter andare in vacanza ma, qualora le scelte da noi effettuate per il nostro periodo di riposo non prevede la possibilità di poterlo condurre con noi, ci dobbiamo comportare rispettando il principio del buon padre di famiglia, in ossequio del quale, possiamo scegliere di lasciare, per i giorni in cui saremo assenti, i nostri amici presso le pensioni per animali o affidarli  a pet-sitter, ossia a persone che si prendono cura di loro, convinti, come siamo, che è sempre meglio pagare un servizio, anche se spesso e volentieri piuttosto caro, che abbandonare chi ci considera parte di loro, ossia i nostri amici cani, solo per andare in vacanza.

In ogni caso, per evitare questa orribile decisione dell’abbandono, i proprietari dei cani dovrebbero organizzarsi partendo dal presupposto che la loro famiglia, non è più composta soltanto da coniugi o genitori e figli, ma anche dal loro amico, che altro non è che uno di loro. Per questa ragione, la prima cosa da fare è scegliere il luogo dove si andrà in vacanza e verificare se la scelta ricade su una destinazione che consente la presenza di un animale, in secondo luogo, occorre conoscere quali sono i documenti necessari per viaggiare, regola da considerare prioritaria soprattutto quando, con il nostro amico animale, si vuole andare all’estero. In altri termini, così come ci apprestiamo a controllare il nostro passaporto e i nostri documenti d’identità, nello stesso modo dobbiamo verificare la validità dei documenti dell’animale che intendiamo portare con noi e ricordare che, per spostarsi in un Paese europeo, il nostro cane deve essere in possesso del suo passaporto, che è rilasciato, ovviamente dietro richiesta del proprietario, dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale di competenza. Inoltre, per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE di cani, gatti e furetti accompagnati dal proprietario o da persona che se ne assume la responsabilità per conto dello stesso proprietario, il Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 , come precisato dal Ministero della Salute, prevede la necessità della identificazione degli animali, secondo le seguenti regole:

  • tramite un tatuaggio, se apposto prima del 03 luglio 2011
  • tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore)
  • con il possesso di uno specifico PASSAPORTO individuale – documento di identificazione dell’animale da compagnia (allegato III, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013).

Il numero del microchip, oppure del tatuaggio, va riportato sul passaporto dell’animale. Inoltre, in applicazione dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 576\2013 “Misure transitorie relative ai documenti di identificazione”, il passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE, debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.

Il passaporto, di forma tipografica standard, redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all’interno dei Paesi della UE.

Deve contenere:

  • dati anagrafici
  • elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall’animale
  • visite mediche
  • eventuali trattamenti contro l’echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni).

La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente all’allegato III, del Regolamento (UE) 576/2013. Tuttavia, ciascun Paese membro, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 576/2013, può autorizzare l’introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.

Sul sito della Commissione europea alla pagina Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) – Young Animals sono consultabili le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario e senza finalità commerciali.

In questo caso gli animali, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); inoltre nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto. Il passaporto deve perciò essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica.
I trattamenti per l’echinococco multilocularis sono disciplinati dal 
Regolamento Delegato UE 2018/772 della Commissione del 21 novembre 2017.

In alcuni Paesi europei, infine, è vietato l’ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.

Lo stesso ministero della salute offre alcuni consigli pratici da attuare per poter fare una buona vacanza:

Prima di partire

  • Recati dal veterinario di fiducia per un check–up generale dell’animale; potrai così assicurarti che l’animale è nelle condizioni di salute migliori per affrontare il viaggio e potrai informarti sulla situazione sanitaria del luogo di destinazione
  • Porta con te i documenti necessari per il viaggio (libretto sanitario correttamente compilato e aggiornato dal veterinario di fiducia), passaporto, necessario per viaggiare al di fuori del territorio italiano, documenti/certificati sanitari richiesti dal Paese che visiterai
  • Prepara non solo la tua valigia, ma anche quella del tuo amico, portando gli oggetti indispensabili per il suo benessere, (cibo abituale, farmaci abituali, giochi preferiti, indumenti familiari, guinzaglio, museruola, sacchetti igienici, lettiera) e magari chiedi al veterinario come creare un piccolo kit di primo soccorso da avere sempre a portata di mano
  • Se il tuo animale ha una natura ansiosa e tende a stressarsi durante i viaggi è bene concordare preventivamente con il veterinario la terapia migliore per alleviare i sintomi di un possibile malessere
  • Informati correttamente sulle condizioni di trasporto previste per legge sul territorio italiano o al di fuori di questo, se si viaggia per mare, su gomma o si vola (leggi la pagina Trasporto degli animali d’affezione).

Durante il viaggio

  • Tieni l’animale a digiuno almeno 2 ore prima di iniziare il viaggio
  • Devi avere sempre a portata di mano dell’acqua fresca da poter somministrare all’animale al bisogno
  • Garantisci uno spazio idoneo, privo di pericoli e con una sufficiente aerazione durante il trasporto
  • Viaggiando in auto, programma soste regolari
  • Assicurati che l’animale non sia esposto a bruschi cambi di temperatura/temperature estreme
  • Associa il viaggio a un’attività piacevole (gioco, gratificazione) per ridurre paura e stress.

Per quanto riguarda invece i Paesi fuori dalla Comunità Europea, alcuni Paesi, come il Giappone la Nuova Zelanda richiedono dei controlli più appropriati per verificare se il nostro animale possa essere vittima del morbo della rabbia.

In Italia, i nostri amici animali possono, con noi, viaggiare sul bus, sul taxi, sul treno, sulle navi e sugli aerei, questo perché non esistono delle norme che impediscono ai nostri animali di essere trasportati. Al limite, in applicazione delle condizioni di trasporto, potrebbe esserci la necessità di richiedere uno specifico biglietto. Regola che non può essere applicata nei casi in cui l’animale è di aiuto per una persona disabile, come nel caso dei cani guida delle persone non vedenti.

Al contrario, dobbiamo prestare molta attenzione quando trasportiamo i nostri amici animali con le nostre automobili. Il merito l’articolo 169. * Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.” del codice della strada, precisa:

  1. “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
  2. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché’ custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.”

Tornando al tema delle vacanze con i nostri amici animali, una volta presa la decisione di portarli con noi, dobbiamo scegliere la destinazione e valutare le eventuali opzioni che ci vengono offerte, tenendo sempre presente che, per quanto riguarda le strutture ricettive, non esistono delle leggi che impediscono o garantiscono l’accesso del nostro amico nei luoghi che abbiamo scelto per le nostre vacanze, ma l’opportunità o meno di poterli portare con noi è disciplinata dal regolamento, il quale, il più delle volte, consente, previo il pagamento di un supplemento e la limitazione negli spostamenti delle aree comuni, come reception o sala da pranzo,  agli animali di piccola taglia, di poter accedere  ad hotel o ai B&B. Per quanto riguarda le vacanze al mare, nel nostro Paese, ci sono ben 427 spiagge per cani così distribuite:

SPIAGGE PER CANI IN ITALIA N.
Abruzzo 16
Basilicata 7
Calabria 15
Campania 20
Emilia-Romagna 137
Friuli-Venezia Giulia 10
Lazio 12
Liguria 46
Lombardia 9
Marche 27
Molise 1
Piemonte 5
Puglia 14
Sardegna 28
Sicilia 12
Toscana 47
Trentino-Alto Adige 2
Umbria 2
Valle d’Aosta 0
Veneto 17
TOTALE 427

Tornando all’abbandono di animali domestici, ricordiamo che questa azione costituisce un crimine regolamentato dall’articolo 727 del codice penale “Abbandono Animali” che precisa: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” Lo stesso articolo precisa altresì che: “Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenza”.

In merito si è espressa la Corte di Cassazione in una recente sentenza nella quale ha evidenziato che: “Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. Per “abbandono” si intende non solo la condotta di distacco volontario dall’animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia”.

Greci Sabrina

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