Pratiche scorrette del mercato, AGCM in difesa dei consumatori
Il valore ed il ruolo sociale ed istituzionali delle associazioni dei consumatori è quello di tutelare i propri affiliati, in vicende giudiziarie, che altrimenti, avrebbero pochissime possibilità di essere correttamente avviate e concluse.
Molti sono i casi giudiziari a testimonianza della loro importanza. Vicende che hanno fatto la storia dei movimenti fornendo risposte spesso clamorose, in linea con le aspettative di chi aveva avviato l’azione giudiziaria. Per la tutela dei consumatori ed il rispetto della libera concorrenza e delle corrette regole del mercato, per il contrasto dei vari cartelli tra le imprese e le società commerciali, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che il 10 ottobre 2020 ha celebrato il suo un trentesimo anniversario dall’ entrata in vigore della legge antitrust e della sua istituzione, è sicuramente l’autorità che si è contraddistinta per la particolare severità proprio nella lotta contro tutte le pratiche scorrette del mercato. Nel comunicato stampa con il quale si è presentata la relazione annuale 2019, oltre a ricordare la ricorrenza nel trentesimo anniversario, celebrata dal Presidente della Repubblica che ha incontrato i vertici dell’Autorità, si è evidenziato come: “Durante lo scorso anno l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha svolto 89 procedimenti istruttori in ambito di tutela del consumatore e 34 in ambito di tutela della concorrenza e ha comminato sanzioni pecuniarie per oltre 766 milioni di euro. Risorse che sono state versate al bilancio dello Stato, e, per un importo pari a 25 milioni di euro, destinate a progetti istituzionali a favore dei consumatori. Le difficoltà economiche in cui versano molte imprese italiane hanno indotto l’Autorità ad utilizzare, nei primi nove mesi del 2020 rispetto all’anno precedente, l’istituto della moral suasion in 110 casi rispetto a 59, l’istituto degli impegni in 15 casi a fronte dei 14 dell’intero 2019, mentre è stata ridotta l’irrogazione di sanzioni a 49 casi rispetto ai precedenti 89 (per un totale di 43,9 milioni a fronte di 74,6 milioni).”
In molti si domanderanno come agisce l’Autorità, bene, proprio per voler fare un esempio e spiegare l’azione dell’AGCM, in questa circostanza, vogliamo ricordare la delibera assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 27 ottobre 2020.
In tale data, occupandosi di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette e più in generale di violazione dei diritti dei consumatori, ha inflitto una sanzione ad Apple di 10 milioni di euro, per avere messo in vendita diversi modelli iPhone – iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max, con una persistente campagna promozionale contenente messaggi scorretti, messaggi nei quali si esaltava la caratteristica di resistenza all’acqua di ciascuno dei telefonini messi in vendita. In queste pubblicità si affermava che i telefonini erano resistenti all’acqua a determinate profondità e per un determinato periodo di tempo, una profondità che variava a seconda dei modelli, passando da profondità minima di 1 m fino ad un massimo di 4 m, in ogni caso per un tempo fino a 30 minuti.
“Inoltre”, precisa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “nonostante tale specifica ed enfatizzata caratteristica dei vari modelli di IPhone, è risultato che Apple rifiuti di prestare l’assistenza in garanzia ai consumatori che ne facciano richiesta in relazione ai danni derivanti dall’immissione di liquidi nei dispositivi.”
Una battaglia contro un colosso multinazionale che produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali, che poteva essere condotta solo con il supporto di una un’associazione di consumatori. Durante il dibattimento, Apple ha tentato inutilmente di dimostrare che la promozionata resistenza poteva essere riscontrata solo in determinate condizioni, quindi non sempre, Così facendo ha palesemente dimostrato che tutti gli annunci pubblicitari era ingannevoli, perché annunciavano una caratteristica che quei prodotti non avevano.
A questa conclusione si è giunti con l’ausilio delle testimonianze e delle prove introdotte, in particolare con l’acquisizione delle varie slide pubblicitarie, le quali hanno abbondantemente dimostrato che la compagnia americana intendeva proprio vendere telefonini in grado di resistere all’acqua del mare, quindi intendeva vendere con l’inganno, inducendo gli acquirenti, i consumatori, ad acquistare un prodotto con delle caratteristiche inesistenti.
L’autorità ha potuto riscontrare che l’enfasi con la quale Apple ha promosso la vendita dei diversi modelli di telefonini IPhone esaltandone la caratteristica di apparecchi resistente all’acqua era completamente inattendibile e “idonea ad ingannare i consumatori su una delle principali caratteristiche dei prodotti pubblicizzati” non solo, l’autorità ha potuto anche riscontrare che “per quanto concerne i servizi di assistenza prestati da Apple in relazione ai modelli di iPhone per i quali viene vantata la capacità di resistenza all’acqua, alla luce della documentazione in atti è risultato che i professionisti escludono (a livello globale) l’assistenza per i danni causati da liquidi dalla copertura della propria garanzia”.
Questo, riporta l’Agenzia nelle sue conclusioni, “integra una condotta aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 Codice del Consumo, idonea a condizionare indebitamente il consumatore e a limitarne la libertà di scelta relativamente ai diritti riconosciutigli in materia di garanzia dagli articoli 128 e segg. del medesimo Codice.”
La delibera precisa che: “quando un professionista utilizza ed enfatizza uno specifico vanto deve assicurare e garantire ai consumatori tale funzionalità dei prodotti e la riparazione in caso di mancata rispondenza del bene a quanto promesso e non può, pertanto, eludere tale basilare obbligo avvalendosi della sua libertà di definire il contenuto della garanzia convenzionale per ridurre i diritti dei consumatori.”
La delibera si conclude con la sanzione comminata di dieci milioni di euro.
Carlo Fantozzi