21 Mag

Superbonus 110% prorogato al 30 giugno 2022

Con la legge di bilancio per il 2021 è stata prorogata la scadenza della detrazione del superbonus fino al 30 giugno 2022. Questo provvedimento è stato adottato, per consentire di poter proseguire i lavori iniziati in un periodo di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Non solo, nel caso dei condomini, se alla data del 30 giugno 2022 sono stati realizzati il 60% dei lavori complessivi, la detrazione potrà essere applicata anche per i lavori che verranno effettuati entro il 31 dicembre 2022.

S tiamo parlando del superbonus 110%, un provvedimento adottato con il Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020) e finalizzato ad introdurre una misura necessaria per il rilancio dell’economia e fornire un aiuto concreto per la ripartenza di un mondo, che ha risentito, in modo particolare, della crisi che ha colpito il nostro Paese, quello dell’edilizia.
Un misura che consente di poter beneficiare del 110% delle spese sostenute per gli interventi riguardanti l’isolamento termico degli edifici, l’efficientamento energetico e l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Per poter beneficiare del bonus, questi interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE).
Inoltre, si potrà utilizzare questa misura anche per i lavori finalizzati alla riduzione e la messa in sicurezza antisismica degli edifici e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Questo incentivo può essere applicato solo agli interventi realizzati sui condomìni e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Il super bonus non può, pertanto, essere applicato se non vi è l’adesione totale del condominio e se lo si vuole utilizzare per i lavori che verranno effettuati in una villa unifamiliare. L’applicazione di questa detrazione, riservata solo agli interventi realizzati nei condomìni, non poteva non dare luogo a interpretazioni a volte fantasiose e a contrasti tra i proprietari, che di fatto ne hanno rallentato la sua applicazione e la sua efficacia.
Le modalità sono molto più semplici di quanto si possa pensare. Si parte dal presupposto che: “Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.sismabonus)”, quindi chi svolge i lavori ricordati ha diritto a poter beneficiare dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, ma in alternativa è stato studiato un percorso che gli consente, con la collaborazione dell’azienda che svolge i lavori o di un istituto di credito, di poter ottenere il rimborso previsto.
In sintesi, le alternative che vengono offerte al beneficiario sono 3:
la prima consiste nel diritto di poter usufruire della tradizionale detrazione fiscale, ossia nella possibilità di poter ricevere, con la dichiarazione dei redditi, sia essa il 730 o il Modello Reddituale, l’intero importo suddiviso in quote annuali, per un periodo di 5 anni;

la seconda, come viene indicata dall’articolo 121 consiste: “nella possibilità di poter ricevere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
In altri termini, lo sconto in fattura consente di poter realizzare gli interventi senza alcun pagamento;

infine, la terza possibilità, che si realizza con la “cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.” In merito, abbiamo avuto modo di verificare che le banche sono quasi tutte disponibili a questa operazione, ma spesso, per la sua fattibilità, chiedono in cambio la copertura di alcune spese, ossia un anticipo che non era previsto o quanto meno non era nello spirito del legislatore.
Oltre a questo abbiamo riscontrato che all’entusiasmo iniziale ha fatto da contraltare uno scarso utilizzo di questo sistema, soprattutto perché richiede un’ampia e non chiara documentazione da allegare al punto che gli stessi tecnici si trovano spesso in difficoltà, che si accrescono quando devono individuare e definire i cosiddetti “lavori trainanti” ossia quelli che devono assicurare un aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
In altri termini, un insieme di lacci e lacciuoli che hanno finito con lo smorzare l’entusiasmo nato al momento dell’introduzione della bellissima iniziativa, che purtroppo, ad oggi, appare molto più teorica che reale.

Carlo Fantozzi

Area Stampa

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