Autovelox, nuove norme.
È in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, ma è stato ormai definito nel contenuto, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di autovelox. Ne riassumiamo alcuni profili.
Sono vietati gli autovelox in quelle strade che presentano limiti di velocità eccessivamente inferiori rispetto al limite previso dal codice per quella tipologia di strada. Quante volte ci capita di trovare amministrazioni locali che posizionano, ad arte, un cartello con un limite di velocità inusuale e spesso ingiustificato, e subito dopo una macchina per l’autovelox? Questo, d’ora in poi, non sarà più consentito. Per quanto concerne le strade fuori del centro abitato, si prevede ora che la postazione mobile di controllo della velocità possa essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario non sia inferiore di oltre 20 km/h, rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane.
Quanto, poi, alle strade poste all’interno del centro abitato, sulle strade urbane di scorrimento la postazione mobile potrà essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito sia pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada, e comunque non inferiore a 50 km/h.
Il posizionamento sarà consentito in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato soltanto quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale oppure condizioni di significativa incidentalità stradale, esclusivamente quando il ridotto limite di velocità sia esteso a un tratto di almeno 400 metri.
Si prevede, altresì, l’obbligo di distanze minime tra le varie postazioni, al fine di evitare duplicazione di rilevamenti, e quindi di contravvenzioni, per il superamento del limite di velocità. In particolare, la distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a 4 km nelle autostrade, a 3 km nelle strade extraurbane principali e a 1 km nelle altre strade extraurbane. Nell’abitato, la distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1 km sulle strade urbane di scorrimento e a 500 metri per le strade urbane ciclabili e per le strade locali.
Si stabilisce, inoltre, che prima di collocare postazioni fisse dentro il centro abitato, l’ente proprietario debba effettuare una valutazione circa la possibile predisposizione, in via preferenziale, di dossi artificiali.
Una volta che il decreto sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale ed operativo, molte amministrazioni locali dovranno adeguarsi. Non esitate a segnalarci anomalie ed irregolarità.
Francesco Salimbeni