08 Ago

Vendita di auto con telaio contraffatto: responsabilità e rimedi

Una recente sentenza del Tribunale di Lecce, 9 giugno 2025, n. 1870, pone all’attenzione una fattispecie degna di interesse in tema di vendita di automobili.

Il caso

Il caso è quello di un’automobile sottoposta a sequestro all’esito di un controllo di polizia stradale, in quanto si accerta che il telaio è stato contraffatto.

Il proprietario del veicolo intraprende un giudizio nel quale chiede il risarcimento dei danni al concessionario venditore dell’auto usata, il quale a sua volta chiama in garanzia colui che gli aveva affidato il veicolo perché lo vendesse.

Il punto rilevante è che il venditore chiede, in via preliminare, il rigetto della domanda risarcitoria, eccependo che l’acquirente sarebbe decaduto dalla garanzia per i vizi di cui all’art. 1495 c.c., il quale prescrive quanto segue: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.

Richiesta di risarcimento accolta

Per converso il Tribunale ha accolto la richiesta di risarcimento in quanto ha qualificato la vendita come “aliud pro alio”, che in termini volgari potremmo tradurre dal latino come vendita di una cosa per un’altra.

In altre parole, la difformità riscontrata è così grave da non consistere in un vizio ordinario, soggetto ai termini di decadenza e prescrizione sopra ricordati, ma in un motivo di risoluzione del contratto azionabile entro il termine di prescrizione decennale.

Il principio stabilito dalla Cassazione

In tal modo, si è fatta applicazione del seguente principio stabilito dalla Cassazione: “Sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita” (Cass. civ., Sez. II, 14/05/2024, n. 13214).

 La responsabilità del venditore

Il giudice, altresì, ha rimarcato la responsabilità del venditore a mente dell’art. 1494 c.c., nel senso che questi è soggetto ad una presunzione di colpa, superabile solo provando di aver ignorato incolpevolmente i vizi della cosa, e dimostrando di aver eseguito i dovuti accertamenti con diligenza professionale.

Francesco Salimbeni

Auto e Moto

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