Clausole vessatorie, debiti ed espropriazioni forzate. Nuovi spazi di contestazione per i consumatori
È stata da poco resa nota una ordinanza del tribunale di Napoli, datata 30 dicembre 2023, di particolare interesse in materia tutela dei consumatori per il caso di clausole abusive.
Va preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno recepito un principio affermato in quattro pronunce della Corte di giustizia dell’UE rese il 17 maggio 2022 (nelle cause C-600/19, C-693/19 e C-831/19, riunite; C-725/19; C-869/19) con riguardo alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Segnatamente è stato affermato un fatto rivoluzionario in termini giuridici, e cioè il superamento del principio dell’autorità di cosa giudicata in caso di decreto ingiuntivo non opposto, e fornendo istruzioni ai giudici nazionali. In altre parole, un decreto ingiuntivo, anche se passato in giudicato, può contestarsi quando si tratta di clausole abusive, e nei modi e termini indicati dalla corte europea (v. Cass. sezioni unite, n. 9479/2023).
Il principio sta trovando applicazioni sempre più ampie nella prassi. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in esame, si è pronunciato su una ipotesi nella quale al decreto ingiuntivo non opposto aveva fatto seguito l’espropriazione forzata di un immobile del debitore. Ebbene il giudice, d’ufficio, ha rilevato l’abusività delle clausole contrattuali – in forza delle quali il creditore aveva ottenuto il decreto ingiuntivo – ed ha invitato il debitore a proporre opposizione tardiva. Particolarmente interessante è che, nella fattispecie, l’immobile espropriato era stato già trasferito a terzi e la procedura era arrivata al momento della distribuzione del ricavato. Per il giudice, il debitore era comunque in tempo per proporre opposizione.
Francesco Salimbeni