Emergenza Covid – Sintesi del Decreto Legge “CURA ITALIA”
Cassa integrazione in deroga
I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020
Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto accordo.
Cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario a carico del FIS
I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- Le aziende che rientrano nell’area di applicazione della Cigo e del Fondo Integrazione salariale (Fis) possono richiedere il trattamento di Cigo e di assegno ordinario a carico del Fis con una nuova causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni e senza dover versare il contributo addizionale. L’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta;
- Anche i Fondi bilaterali dell’artigianato e della somministrazione possono erogare l’assegno ordinario con le stesse modalità, con rimborso successivo da parte dello Stato degli oneri sostenuti;
- Le aziende che hanno già in corso una Cigs possono richiedere la Cigo con causale “emergenza COVID-19” anche per gli stessi lavoratori già in Cigs a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività, senza dover versare il contributo addizionale;
- I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 dipendenti iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in corso possono richiedere l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” anche per gli stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Disoccupazione agricola, Naspi e DisColl
- OPERAI AGRICOLI – prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per il 2019;
- NASPI e DisColl – ampliati da 68 a 128 gg i termini dipresentazione della domanda per eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi nel corso di tutto il 2020;
- NASPI e DisColl -per le domande presentate oltre l’8 giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro anziché dal 1° giorno successivo alla presentazione della domanda
- NASPI – anticipata per autoimprenditorialità ampliati di 60
Congedi parentali straordinari
- Congedo parentale straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili in modalità alternata, per i genitori lavoratori (dipendenti, autonomi, iscritti in via esclusiva a gestione separata INPS, pubblici) con figli sino ai 12 anni di età. L’indennità è del 50%. Domanda all’Inps, che rigetta se si supera il limite di spesa. Per i genitori con figli di età 12-16, è possibile assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni), senza indennità. Detti congedi e permessi sono fruibili se l’altro genitore non è non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- In alternativa al congedo parentale straordinario, è previsto un bonus (o voucher) erogato tramite libretto famiglia per un massimo di € 600 per babysitting utilizzate dopo il 5 marzo. Per il personale sanitario e della Polizia il bonus è di € 1000
- E’ prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33 comma 3 L.104/92) di 12 giorni aggiuntivi per ciascun mese di marzo e aprile.
Permessi Retribuiti L. 104/1992
I giorni di permesso mensile per assistere un familiare disabile grave, ai sensi dell’articolo 33/3 della legge 104/92 sono tre.Con il decreto varato dal Governo, ai 3 giorni mensili si aggiungono ulteriori 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e parile 2020. Così leggiamo nell’articolo 24 del decreto:
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il totale dei giorni fruibili nei mesi marzo e aprile, dunque, sarà pari a 18: 3 mensile per 2, più i 12 aggiuntivi.
Lavoro Agile
Fino al 30 aprile, i lavoratori del settore privato con handicap grave o che hanno in famiglia un disabile grave hanno diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori privati con gravi patologie e ridotta capacità lavorativa hanno priorità al lavoro agile.
Stop ai licenziamenti
Per 6o giorni dall’entrata del Decreto:
- è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020
- sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo)
€ 600 per il mese di marzo
- per Partite Iva e Co.coco;
- per i lavoratori stagionali e degli impianti termali;
- per operai agricoli con almeno 50 gg effettivi nel 2019;
- per lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri per il 2019
Premio ai lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti con reddito entro i € 40 mila per il mese di marzo previsto un premio di € 100 rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede. Non concorre alla formazione del reddito
Servizio Sanitario Nazionale
- 3,5 mld complessivi per Sanità e Protezione Civile
- Aumento del finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard;
- Fondo per pagare gli straordinari del personale;
- Aumento dei servizi di vigilanza e controllo igienico-sanitario presso i principali porti e aeroporti;
- Potenziamento e attivazione nuove aree sanitarie attraverso l’utilizzo di strutture private, e possibili requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari nonché di beni mobili di qualsiasi genere, incentivi per aumento di posti letto in terapia intensiva e pneumologia;
- Potenziamento degli uffici periferici del Ministero della Salute, dell’INAIL e della struttura sanitaria militare attraverso assunzione mirata di personale medico e infermieristico;
- Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale e medicali;
- Garanzia delle attività assistenziali e di ricerca dell’ISS per la gestione dell’emergenza;
- Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e possibile utilizzo di deroghe per riconoscimento qualifiche del personale e abilitazione alla professione della Laurea in Medicina e Chirurgia.
Sostegno alle imprese
- 50 milioni per l’acquisto di mascherine protettive;
- Nuove funzioni e 1,2 mld per il fondo di garanzia PMI, deroghe estese al territorio nazionale;
- Moratoria sul credito per microimprese e PMI. Linee di credito non revocabili fino al 30 settembre;
- Crediti deteriorati possono trasformarsi in credito d’imposta (max al 20%);
- CdP in campo per agevolare i finanziamenti delle banche con concessione. Copertura fino 80% delle esposizioni;
- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro del 50% per spese fino ai € 20 mila;
- Potenziati strumenti di sostegno del Made in Italy e all’internazionalizzazione;
- 400 milioni come dotazione in più per i Contratti Istituzionali di Sviluppo
- Credito di imposta per botteghe e negozi pari al 60% dell’affitto di marzo 2020
Misure fiscali
Sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle trattenute alla fonte dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dell’assicurazione obbligatoria per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, per questi settori è prevista anche la sospensione dell’IVA in scadenza a marzo;
- Sospensione degli adempimenti tributari (non versamenti, ritenute alla fonte eaddizionali) fino al 31 maggio; possono essere effettuati entro il 30 giugno. Sospensione dei versamenti del mese di marzo (da effettuare entro il 31 maggio) peri soggetti partita IVA con ricavi entro € 2 mln;
- Erogazioni liberali – per le donazioni in denaro da parte di persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione del 30% per un importo massimo di € 30mila;
- Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
- Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 maggio;
- Disapplicazione sulle fatture di marzo e aprile della ritenuta di acconto per professionisti senza dipendenti con ricavi o compensi non superiori a € 400 mila
Sospensioni mutui e affitti
Il Fondo “Gasparrini” è esteso anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti con calo del fatturato maggiore del 33% sul trimestre precedente, per max 9 mesi. Non è necessario presentare l’Isee
Politiche attive
Per 2 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della Naspi, della DisColl e dei trattamenti di cassa integrazione, che prevedevano la necessità di presentarsi presso i Centri per l’impiego per iniziative di politiche attive o presso i Servizi sociali dei comuni per una presa in carico e l’avvio del percorso d’inclusione socio lavorativa dei beneficiari. Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i centri per l’impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati.
Previdenza e infortuni
- Sono sospesi dal 23 febbraio fino al:
– 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS;
– 1 giugno i termini decadenza e prescrizione per prestazioni INAIL;
– 31 maggio 2020 il versamento dei contributi per i lavoratori domestici;
– 30 giugno 2020 il termine di prescrizione dei contributi omessi;
- Il periodo di quarantena o isolamento è per i lavoratori privati, considerata malattia;
- In caso di infezione da coronavirus per causa di lavoro, sarà riconosciuto l’infortunio assicurando anche il periodo di quarantena o di isolamento
Pubblico Impiego
- Funzionalità delle amministrazioni pubbliche anche in videoconferenza;
- Pulizia straordinaria ambienti scolastici e € 80 mln per sanificazione luoghi di lavoro pubblici;
- Blocco concorsi per 60 gg;
- Fondi per didattica a distanza e per attività formative per Università;
- Deroga per pagamento straordinario di tutte le forze di polizia, compresa la polizia locale ;
- Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- Il lavoro agile è modalità ordinaria di prestazione lavorativa nelle P.A.