06 Mar

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ampliamento di un balcone

Ampliamento balconi e abusi edilizi: la sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2026

Con la sentenza 2 gennaio 2026, n. 43, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di ampliamento di balconi, escludendo che una struttura metallica fissa – ancorché semplicemente appoggiata su proprietà altrui – possa essere qualificata come “arredo pertinenziale”.

Ne consegue che l’opera, realizzata in assenza di un valido titolo abilitativo, integra un abuso edilizio soggetto a demolizione.

Quando l’estensione del balcone non rientra nell’edilizia libera

Il giudice amministrativo ha qualificato come intervento ediliziamente rilevante l’estensione di un balcone avente carattere permanente e dimensioni significative, realizzata in appoggio sul lastrico solare di un immobile adiacente.

Tali caratteristiche oggettive escludono la riconducibilità dell’opera nell’ambito della c.d. edilizia libera, anche in ragione del coinvolgimento della proprietà di terzi.

Il caso: struttura in ferro su lastrico solare altrui

Nel caso di specie, la proprietaria di un’unità immobiliare a destinazione residenziale, dotata di un piccolo balcone affacciato sul lastrico di copertura di un edificio adiacente, ne aveva ampliato la superficie realizzando una struttura piana di circa 15 mq.

L’opera era costituita da profilati in ferro e doghe in polimero estruso, idonei a formare una pedana rialzata di circa un metro, poggiante sul lastrico mediante ritti metallici e delimitata da una ringhiera in ferro.

Dal sequestro all’ordine di demolizione: l’iter burocratico

A seguito di sopralluogo e della successiva attività istruttoria, l’intervento veniva qualificato come eseguito in assenza del necessario titolo abilitativo, per cui l’amministrazione disponeva dapprima il sequestro dell’opera e, successivamente, ne ordinava la demolizione quale intervento edilizio abusivo.

La proprietaria impugnava il provvedimento, ma sia il TAR Campania, sia il Consiglio di Stato confermavano la validità dello stesso.

Perché serve il permesso di costruire per allargare il balcone

Il Collegio di secondo grado afferma che la natura e le caratteristiche dell’intervento rendevano necessario il previo rilascio del permesso di costruire, con conseguente piena legittimità dell’ordinanza di demolizione.

In particolare, assumono rilievo decisivo:
La modifica della sagoma dell’edificio;
  • L’alterazione dei prospetti;
  • L’aumento della superficie;
  • Il coinvolgimento della proprietà di terzi.

Sanzione pecuniaria o demolizione: i chiarimenti della giurisprudenza

La decisione chiarisce inoltre i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, ribadendo, sul piano procedimentale, la natura vincolata del potere repressivo in materia edilizia.

In tale contesto, l’amministrazione non è tenuta a svolgere una preventiva comparazione degli interessi coinvolti e l’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo invalidante.

La valutazione della sanzione pecuniaria in fase esecutiva

Già in precedenza, il Consiglio di Stato aveva affermato che “In materia di costruzioni abusive la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva ed autonoma rispetto a quella che sfocia nell’ordine di demolizione: è in sede esecutiva, dunque, che la parte interessata può far valere la situazione di pericolo eventualmente derivante dall’esecuzione della demolizione delle parti abusive di un immobile” (C. St., quarta sezione, sentenza n. 2273/2022).

Con la sentenza 2 gennaio 2026, n. 43, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di ampliamento di balconi, escludendo che una struttura metallica fissa – ancorché semplicemente appoggiata su proprietà altrui – possa essere qualificata come “arredo pertinenziale”.

Ne consegue che l’opera, realizzata in assenza di un valido titolo abilitativo, integra un abuso edilizio soggetto a demolizione.

Il giudice amministrativo ha qualificato come intervento ediliziamente rilevante l’estensione di un balcone avente carattere permanente e dimensioni significative, realizzata in appoggio sul lastrico solare di un immobile adiacente.

Tali caratteristiche oggettive escludono la riconducibilità dell’opera nell’ambito della c.d. edilizia libera, anche in ragione del coinvolgimento della proprietà di terzi.

Nel caso di specie, la proprietaria di un’unità immobiliare a destinazione residenziale, dotata di un piccolo balcone affacciato sul lastrico di copertura di un edificio adiacente, ne aveva ampliato la superficie realizzando una struttura piana di circa 15 mq.

L’opera era costituita da profilati in ferro e doghe in polimero estruso, idonei a formare una pedana rialzata di circa un metro, poggiante sul lastrico mediante ritti metallici e delimitata da una ringhiera in ferro.

A seguito di sopralluogo e della successiva attività istruttoria, l’intervento veniva qualificato come eseguito in assenza del necessario titolo abilitativo, per cui l’amministrazione disponeva dapprima il sequestro dell’opera e, successivamente, ne ordinava la demolizione quale intervento edilizio abusivo.

La proprietaria impugnava il provvedimento, ma sia il TAR Campania, sia il Consiglio di Stato confermavano la validità dello stesso.

Il Collegio di secondo grado afferma che la natura e le caratteristiche dell’intervento rendevano necessario il previo rilascio del permesso di costruire, con conseguente piena legittimità dell’ordinanza di demolizione.

In particolare, assumono rilievo decisivo la modifica della sagoma dell’edificio, l’alterazione dei prospetti e l’aumento della superficie, nonché il coinvolgimento della proprietà di terzi.

La decisione chiarisce inoltre i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, ribadendo, sul piano procedimentale, la natura vincolata del potere repressivo in materia edilizia.

In tale contesto, l’amministrazione non è tenuta a svolgere una preventiva comparazione degli interessi coinvolti e l’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo invalidante.

Già in precedenza, il Consiglio di Stato aveva affermato che “In materia di costruzioni abusive la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva ed autonoma rispetto a quella che sfocia nell’ordine di demolizione: è in sede esecutiva, dunque, che la parte interessata può far valere la situazione di pericolo eventualmente derivante dall’esecuzione della demolizione delle parti abusive di un immobile” (C. St., quarta sezione, sentenza n. 2273/2022).

Francesco Salimbeni

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