Illegittimo il cappotto termico se lede il decoro architettonico dell’edificio.
Una questione in materia di efficientamento energetico degli immobili è stata esaminata dalla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 17920 del 22 giugno del 2023, ha stabilito che gli interventi edilizi per la realizzazione del cappotto termico devono comunque eseguirsi nel rispetto del decoro architettonico dell’intero edificio, rappresentato dall’insieme delle linee e delle strutture che denotano l’estetica della costruzione.
La vicenda processuale prendeva spunto dalle ragioni della parte resistente del giudizio, la quale chiedeva il ripristino della facciata condominiale a seguito della copertura con intonaco e del cambiamento degli infissi operato dalla controparte.
Sebbene il Tribunale avesse inizialmente respinto tale richiesta, sostenendo che le modifiche apportate erano state regolarmente autorizzate in via amministrativa, i Giudici superiori sono stati di diverso avviso.
L’intervento edilizio realizzato, infatti, ha creava una rilevante ed immediatamente percepibile differenza di finitura tra le due parti dello stabile, la cui parte inferiore continuava ad avere le pietre a vista mentre quella superiore presentava, invece, l’intonaco bianco. Pertanto, sebbene i lavori eseguiti riguardassero la sola parte di proprietà esclusiva del suo titolare, la modifica della facciata condominiale altera il decoro architettonico dell’intero edifico, atteso che il risultato finale non può che apparire ictu oculi antiestetico.
Per questi motivi la Suprema Corte sosteneva le ragioni del convenuto e ordinava, di conseguenza, la rimozione del cappotto termico installato. Pertanto, come nel caso di specie, è necessario procedere solo con una previa deliberazione assembleare.
Francesco Salimbeni