
La legge salva suicidi
Il malessere provocato dai debiti finanziari e dalle cartelle dell’Agenzia delle Entrate può essere superato con la legge sulla esdebitazione
Molti cittadini, siano essi imprenditori, lavoratori o pensionati, spesso, sono alle prese con problemi di debiti verso banche o finanziarie o, più semplicemente, di carattere fiscale.
Questo è accaduto soprattutto dopo il Covid che, purtroppo, ha mietuto vittime, intese, non soltanto come persone che sono decedute, ma, anche tra coloro che hanno perso il lavoro, tra questi molti piccoli artigiani che, dopo essere stati costretti alla chiusura, non hanno più avuto la forza di rialzarsi, al contrario, vivono con ansia le difficoltà causate dai debiti accumulati, ad iniziare dalla pressione fiscale per debiti tributari e, spesso, quando il debito con l’agenzia delle entrate diventa insostenibile, quando la paura di perdere tutto, ad iniziare dalla dignità e dai rapporti più stretti e più cari, fino al terrore di perdere la casa, Il pensiero che assale queste persone può portare a situazioni estreme.
Questo, purtroppo, può accadere, perché non si tratta solo di difficoltà economiche ma di molto di più, di uno stato di malessere che assale le persone, che ne crea sofferenze e si ripercuote in modo devastante anche sulla vita personale e familiare.
Per far fronte a queste situazioni, lo stato italiano ha introdotto la “Legge Salva Suicidi”. Una legge che è stata istituita per affrontare le gravi difficoltà economiche delle persone coinvolte, per consentirle, quindi, di poter superare lo stato di totale malessere in cui si trova a causa dei debiti insostenibili.
Questa legge, la numero 3 del 2012, con il successivo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto-legge 14/2019, trae origine proprio da questo pensiero, ossia dalla volontà di aiutare coloro che, si trovano, come abbiamo detto, nell’impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento dei loro creditori e, in molti casi, dell’Agenzia delle Entrate.
Due strumenti che consentono, ai debitori in difficoltà, di poter rinegoziare il proprio debito, fino, in alcuni casi, di poter ottenere una totale esdebitazione, ossia la cancellazione di quanto dovuto. Una vera e propria ancora di salvataggio che consente a costoro non solo di superare l’eventuale tracollo finanziario e riprendere eventualmente un’attività lavorativa normale ma, anche e soprattutto, l’opportunità di non essere schiacciati dall’oppressione del debito.
Precisiamo che la stessa legge può essere applicata anche nel caso in cui i debiti vengono accumulati dai consumatori, i quali, per esigenze personali, hanno contratto debiti, ad esempio con società finanziarie o con le banche e che non sono in grado, per impossibilità sopraggiunte, a saldare. Quindi, si tratta di una legge non pensata esclusivamente solo per le attività imprenditoriali, ma per tutti i cittadini che si trovano oppressi dai debiti.
La condizione fondamentale e necessaria, per poter accedere a questa procedura è quella di non aver agito con dolo o in modo fraudolento, quindi, si tratta di una procedura riservata a coloro che sono in buona fede e che si sono ritrovati in una situazione debitoria non a loro imputabile, in secondo luogo, la stessa procedura non è ammessa per le attività che possono andare sottoposte a procedure concorsuali e fallimentari, quindi è riservata ai cittadini o ai lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti che, proprio in ragione del loro status, non possono fallire.
Entrando nel merito della legge 3/2012, l’articolo 6 ((Finalità e definizioni)) precisa:
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione.
2. Ai fini del presente capo, si intende:
a) per “sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
La stessa legge, all’articolo 8, precisa che si tratta di una proposta di accordo o di piano del consumatore finalizzato alla ristrutturazione del debito e alla soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma anche eventualmente mediante la cessione di crediti futuri.
Questo, ovviamente, quando ci sono potenzialità e possibilità di poter arrivare ad una rinegoziazione della situazione debitoria ma, nei casi in cui ciò non è possibile, si può giungere fino alla cancellazione del debito.
Si tratta quindi di una proposta d’accordo formulata dal consumatore, che deve essere depositata, ai sensi dell’articolo 9 della stessa legge, presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Entro tre giorni deve, altresì, essere trasmessa la proposta all’organismo di composizione della crisi che è un organo istituito appositamente per definire la situazione specifica.
Ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella presentazione della proposta, il debitore ha il dovere di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto”.
Dopo aver verificato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla legge, il giudice, dopo aver provveduto alla convocazione delle parti, fissa immediatamente l’udienza per la definizione. L’articolo 11 precisa che i creditori, almeno 10 giorni prima dell’udienza, devono far pervenire all’organismo di composizione della crisi la propria dichiarazione di consenso alla proposta.
Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare eventuali contestazioni, decorso tale termine, l’organismo di composizione della crisi, trasmette al giudice la relazione allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
Il giudice omologo l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori.
Dalla data della adesione del piano, i creditori con causa titolo anteriore, non possono iniziare a proseguire azioni esecutive individuali, in quanto, il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata seguita la pubblicità.
Precisiamo altresì che l’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, i quali restano obbligati in via di regresso, come a dire che è valido solo nei confronti della persona che, avendo agito in modo corretto, ossia senza dolo o attività fraudolenta, si trova nell’impossibilità oggettiva di far fronte alla propria situazione debitoria.
Il piano presentato dal debitore è ovviamente basato sulle proprie reali possibilità ma, nel caso in cui una persona si trova nell’impossibilità assoluta di far fronte ad una posizione debitoria, per debiti maturati, in virtù di una situazione precedentemente diversa da quella attuale, con questa stessa procedura, si può arrivare alla cancellazione totale della posizione debitoria, cosa che può accadere con l’esdebitazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Quando parliamo di Agenzia delle Entrate, ci riferiamo a tutte le cartelle esattoriali, che, in quanto tali, possono contenere debiti verso l’erario o verso enti previdenziali come l’INPS, quindi, precisiamo che, anche questi possono essere oggetto di cancellazione o di una rinegoziazione con relativo diverso importo da pagare, questo accade in base a quanto viene deciso nel piano proposto dal debitore e nell’omologazione dal giudice.
Noi del Foro Nazionale Consumatori FNC, ci rivolgiamo a tutti coloro che si trovano in questa situazione, con l’invito a rivolgersi ai nostri esperti per trovare la soluzione ai singoli problemi economici che, come abbiamo ricordato, causano solo uno stato di grave ed inaccettabile malessere.
Sabrina Greci
Presidente Foro Nazionale Consumatori