04 Ott

La legge sul peso netto pone al centro dell’attenzione la distinzione tra prodotto ed involucro

Uno strumento a tutela dei consumatori.

Quando ci rechiamo al supermercato, a fare la spesa, nel cercare prodotti specifici, veniamo colpiti dalla confezione e della presentazione della merce esposta, al punto che, spesso, è proprio il modo in cui si presenta il prodotto, a fare la differenza sulla eventuale scelta di acquisto. Proprio per questo motivo, il più delle volte, per non dire quasi sempre, convinti d’aver trovato quello che cercavamo, non andiamo a verificare la correttezza del prezzo, o meglio, leggiamo il prezzo imposto e se soddisfa le nostre aspettative, lo acquistiamo. In verità, dovremmo prestare maggiore attenzione a tutti le caratteristiche del prodotto, dalla data di fabbricazione e/o composizione a quella di scadenza, dagli elementi da cui è composto e dalla sua provenienza, fino al peso, sì, proprio il peso, perché spesso e volentieri, non c’è distinzione, tra peso netto del prodotto e tara, ossia, tra il contenuto che abbiamo scelto e il peso dell’involucro o della confezione che lo contiene e questo è un errore che commettiamo. Ed è un errore grave, perché, il principio fondamentale a cui dovremmo comunque fare sempre riferimento, è che noi non siamo tenuti a pagare la confezione, ma, solo ed esclusivamente, il peso netto del prodotto. Questo è un principio fondamentale che regola la vendita al dettaglio, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, da oltre quarant’anni, con la legge 441 del 5 agosto 1981, definita, per l’appunto, la legge sul peso netto.

In merito, l’Articolo 1 stabilisce che: “La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.”

Questo principio è stato ribadito, con il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1984, il quale, all’articolo 3, Vendita al minuto di prodotti pre-imballati, stabilisce che: “Il prodotto posto in vendita al minuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga, interamente o parzialmente, senza essere a chiusura ermetica o sigillata è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l’imballaggio o la confezione porti l’indicazione del peso netto del prodotto stesso. Il consumatore, prima dell’effettuazione dell’acquisto di cui al comma precedente, può chiedere l’apertura dell’imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l’acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.”

Quest’ultimo capoverso del decreto ministeriale, si fonda sul fatto che, come precisato dall’articolo due della legge sul peso netto: “Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l’acquirente.”

Per fare ciò, si precisa che: “lo strumento metrico utilizzato deve essere collocato in modo tale da consentire all’acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche dell’intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.” Non solo, precisiamo altresì che gli strumenti per pesare il prodotto devono avere caratteristiche ben precise ed indicate dalla legge. In particolare, per la vendita di prodotti sfusi, ossia per le merci il cui peso viene determinato all’atto dell’acquisto, occorre l’utilizzo di uno strumento che consenta la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto, per fare ciò, occorre che il misuratore, quando è vuoto, sia in grado di riportare la lancetta sullo zero nella scala graduata e non dia, quindi, adito a fraintesi o male interpretazioni.

La legge regolamenta anche il peso della carta che viene utilizzata per confezionare il prodotto precisando che, per le merci di peso inferiore a 520 grammi, non può superare il 2,5% del peso della merce stessa, mentre, per le merci di peso uguale o superiore, non deve superare i 13 grammi.

Inoltre, vengono definite anche le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da utilizzare in commercio. In particolare, si precisa che: “per imballaggi e confezioni usati nel commercio si intendono anche i sacchetti, le buste e in genere i contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l’asporto delle merci acquistate.” Contemporaneamente, si vieta l’uso di prodotti da confezione che non siano fabbricati con fibre di recupero, o con materiale biodegradabile.

La Circolare Ministeriale, 11 giugno 2006 n. 1299067 (attività di sorveglianza sugli strumenti metrici vendita peso netto delle merci legge 5 agosto 1981 numero 441 EDM 21 dicembre 1984) ha precisato che le infrazioni alla legge 441/81 sono punite non soltanto con sanzioni amministrative ma anche con sanzioni penali.

A tal riguardo precisiamo che, l’articolo 5 della richiamata legge sul peso netto, stabilisce che per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 ad euro 516,00. Per la vendita all’ingrosso, la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata. In attuazione del D.lgs. n. 112/1998, i rapporti relativi all’accertamento di infrazioni alla legge n. 441/81 non costituenti reato, vanno trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio. Al contrario, nel caso in cui, i fatti che costituiscono le infrazioni alle disposizioni della suddetta legge, diventano reato, ossia nel caso in cui si configura la violazione dell’art. 515 del Codice penale (frode in commercio – reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro), le violazioni accertate sono punite, oltre che con sanzioni amministrative, anche con sanzioni penali.

Noi di FNC Foro Nazionale Consumatori, al fine di tutelare la nostra spesa, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo, dove il risparmio o, per meglio dire, il pagamento del giusto prezzo, ci deve sempre guidare nel momento dell’acquisto, quindi, per non diventare oggetto di piccole o grandi truffe commerciali, invitiamo tutti i Consumatori, a prestare la massima attenzione.

Sabrina Greci

related posts