30 Lug

Ritardo del volo e cause eccezionali. Nuova decisione della Corte di Giustizia UE.

Le vacanze estive si avvicinano e con esse alcuni problemi e disagi che talvolta affliggono i viaggiatori.

Da ultimo la Corte di Giustizia europea si è pronunciata su un caso di ritardo del volo, e su una possibile circostanza eccezionale che possa sollevare la compagnia aerea da responsabilità.

Va premesso che, a mente dell’art. 5, par. 3, del regolamento della Comunità Europea n. 261/2004, “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Quali circostanze possono essere considerate “eccezionali”? Secondo la giurisprudenza, sono tali quegli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo.

A tale riguardo, la Corte di giustizia ha ricordato che vanno distinti gli eventi la cui origine è interna al vettore aereo, da quelli la cui origine è esterna ad esso. Tra questi ultimi, in particolare, c’è l’ipotesi del guasto generalizzato al sistema di rifornimento del carburante di un aeroporto, gestito dall’operatore aeroportuale o da un terzo.

Con la sentenza del 16 maggio 2024, Touristic Aviation Services, la Corte di Giustizia ha esaminato l’ulteriore ipotesi della carenza di personale addetto alle operazioni di carico dei bagagli. Nel caso di specie, si trattava di un volo dell’anno 2021, in partenza dall’aeroporto di Colonia-Bonn e con destinazione l’isola greca di Kos, che aveva subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti. La ragione principale del ritardo derivava da una carenza di personale dell’aeroporto di Colonia-Bonn, che si occupasse di caricare i bagagli nell’aereo.

La Corte ha affermato il principio per cui l’insufficienza del personale nell’aeroporto può configurare quella “circostanza eccezionale” tale da esonerare la compagnia da responsabilità. Tuttavia, la Corte ha anche aggiunto che ciò non vale sempre e comunque. Al fine di essere sollevato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri, il vettore aereo è tenuto a dimostrare sia che la circostanza eccezionale non si sarebbe comunque potuta evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, sia di aver attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare a tali conseguenze. Ad esempio, se la compagnia avesse avuto la possibilità di avvalersi di un altro operatore, in grado di fornire gli stessi servizi di raccolta dei bagagli senza ritardo, nel momento in cui la compagnia stessa avesse saputo o avrebbe dovuto sapere che il gestore dell’aeroporto non disponeva di tali capacità.

 

Francesco Salimbeni

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