Si torna a viaggiare, occhio ai ritardi dei voli.
Con l’avanzare delle campagne vaccinali in Italia ed altri Paesi, sembra che si possa tornare a prendere l’aereo per godersi finalmente un po’ di vacanze. Tornerà il bello dei viaggi, e con essi qualche disagio, speriamo sempre meno, con compagnie aeree, agenzie di viaggio, etc.
Oggi cogliamo l’occasione per accennare ai viaggi aerei, partendo da una recente sentenza (Tribunale Busto Arsizio, 9.4.2021). La compagnia aerea è stata condannata a risarcire il danno per un ritardo di tre ore e 54 minuti su un volo Verona – Cagliari. La compagnia ha dovuto risarcire complessivamente Euro 1.000,00, cioè 250,00 Euro ciascuno ai genitori ed ai due minori. La peculiarità è che, pur trattandosi di minori che viaggiavano gratis, il diritto alla compensazione in denaro è stato riconosciuto perché il biglietto era parte di un pacchetto acquistato con un tour operator (ai sensi del Regolamento della Comunità Europea n. 261/2004, art. 3.3).
Ricordiamo quali sono le regole in materia. Bisogna distinguere a seconda che il ritardo superi o meno le tre ore. Se supera le tre ore, si applica il citato Regolamento UE ed i risarcimenti scattano in automatico, senza bisogno di dimostrare di aver subito un danno. Quindi, su tratte brevi (fino a 1500 chilometri), spetta un risarcimento di € 250; su tratte medie (fino a 3500 chilometri), spetta un risarcimento di € 400; su tratte lunghe (oltre 3500 chilometri), spetta un risarcimento di € 600.
Se invece il ritardo è inferiore alle tre ore, non significa che non c’è risarcimento. Solo che, secondo la Convenzione di Montreal del 1999, è il passeggero che deve fornire la prova di aver subito un danno e l’entità del danno stesso.
Occhio quindi, e buon viaggio a tutti!