Sospensione dei servizi condominiali contro il condomino moroso
Con sentenza n. 5301 del 29/10/2025, della Corte di Appello di Napoli ha confermato la legittimità della sospensione dei servizi condominiali nei confronti di un condomino moroso, ai sensi dell’art. 63 delle disp. att. c.c..
Un condomino agiva contro l’amministratore, oltre che contro il portiere dello stabile, imputando loro l’arbitraria sospensione di alcuni servizi condominiali. In effetti, a causa di una cospicua morosità, l’amministratore comunicava l’interruzione temporanea di servizi quali il citofono, l’illuminazione di una zona dell’androne e la distribuzione della corrispondenza.
Tale provvedimento, secondo la tesi dell’attore, avrebbe arrecato danni al suo studio professionale, dal momento che i clienti si sarebbero trovati nell’impossibilità di usare il citofono.
A loro volta, i convenuti eccepivano che i servizi erano stati ripristinati nel volgere di 48 ore e chiedevano la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale considerava legittima la sospensione a fronte di un debito superiore ai 30.000 euro. In sede di appello, il condomino avvocato sosteneva che la lite fosse cessata per effetto del ripristino dei servizi, motivo per cui non vi sarebbe stato più alcun conflitto.
La Corte d’appello respingeva l’impugnazione, ribadendo che l’interruzione temporanea, non essendo accompagnata da prove di danni concreti, non giustificava alcun risarcimento.
I giudici hanno ritenuti che l’art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile autorizza l’amministratore a interrompere i servizi condominiali, che siano suscettibili di utilizzo separato nei confronti dei condomini morosi da oltre sei mesi.
Tuttavia, si ravvisa un contrasto in giurisprudenza. Alcune sentenze ritengono che non possano essere sospesi i servizi essenziali, in quanto prevale la tutela del diritto alla salute del singolo (v. Tribunale di Bologna 15 settembre 2017).
Diversamente, altre decisioni affermano che la norma non fa distinzione tra servizi primari e secondari (in tal senso, le sentenze del Tribunale di Pescara, 26 gennaio 2024; e del Tribunale di Perugia, del 20 dicembre 2021).
Si è pure statuito che non sussiste un obbligo per i condomini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione di quelli morosi, perché questo significherebbe costringere i primi a continuare a sostenere i costi delle forniture di gas che gravavano sui secondi o, in caso contrario, a subire addirittura le conseguenze dovute al distacco delle forniture da parte dell’erogatore dei servizi, con conseguente possibile lesione del diritto alla salute di tutti i condomini non morosi in luogo di quello dei morosi soltanto (v. Tribunale Brescia 10 marzo 2024, n. 1000).
Quanto poi all’acqua potabile, essa è soggetta ad una disciplina speciale, in quanto il DPCM n. 105094/2016 impone la garanzia di un quantitativo minimo di 50 litri giornalieri per abitante agli utenti in difficoltà economica.
Invece, per il riscaldamento, la sospensione viene ritenuta possibile, data l’esistenza di soluzioni alternative come impianti autonomi a gas o elettrici (Tribunale di Como 29 ottobre 2025).
Francesco Salimbeni









