Stop alle pubblicità telefoniche e a mezzo posta. Il regolamento del pubblico registro per le opposizioni è una realtà
Come avevamo anticipato nel numero di febbraio 2022 (L’Esodo n. 15), arriva il blocco per le chiamate indesiderate e la pubblicità aggressiva. Uno stop che non riguarda soltanto i telefoni della rete fissa, ma anche i cellulari e le valanghe di lettere e volantini pubblicitari, che riceviamo nelle nostre cassette della posta. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 74 del 29 Marzo 2022, il decreto del presidente della Repubblica numero 26 del 27 gennaio 2022, che ha come titolo il “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”.
Un decreto che rappresenta una svolta per le continue aggressioni che tutti noi riceviamo, in qualunque momento del giorno ed in ogni circostanza. L’articolo 1 mette ordine alla materia definendo i principi cardin e del Regolamento:
a) Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all’articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprilWe 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.”
L’articolo 2, al punto 3, precisa che: “Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i trattamenti di dati riferiti alle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e agli indirizzi postali inseriti negli elenchi di contraenti, effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.”
Definiti i principi e stabilito il raggio di applicazione, il Regolamento, all’articolo 3, provvede alla “Istituzione del registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi.”
Questo registro è indispensabile per poter esercitare il diritto di opposizione che “può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
All’articolo 4 si definisce che il registro verrà realizzata dal Ministero dello sviluppo economico direttamente o in via indiretta, ossia, affidandone, mediante contratto di servizio, la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi.
Per quanto riguarda i tempi di realizzo si stabilisce che: “il Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
Entro centoventi giorni (27 luglio), in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché’ alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.”
I Soggetti obbligati all’accesso e le modalità di adesione al servizio sono indicati all’articolo 5, che precisa, che: “per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l’impiego del telefono con o senza l’intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, ciascun operatore deve presentare istanza presso il gestore del registro, comprensiva di documentazione attestante l’identità dell’operatore”.
L’articolo 7 stabilisce le modalità ai tempi di iscrizione dei contraenti al registro precisando che: “Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea.”
L’iscrizione avviene gratuitamente, mediante compilazione di apposito modulo elettronico, sul sito web del gestore del registro, o mediante chiamata telefonica, “effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l’iscrizione o il rinnovo o la revoca dell’iscrizione”. In fine si può effettuare anche mediante posta elettronica. “L’iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l’impiego del telefono oppure mediante posta cartacea.”
I controlli e l’eventuale sanzioni non scatteranno automaticamente ma solo ed esclusivamente dopo denuncia presentata dal consumatore al garante della Privacy. Le multe saranno severissime, sono previste infatti sanzioni fino a 20 milioni di euro per la società di telemarketing e fino al 4% del fatturato annuo per le imprese che commissionano la pubblicità non seguendo quanto previsto da questo nuovo regolamento.
Sabrina Greci
Presidente Foro Nazionale Consumatori