15 Feb

Un regalo di Natale per tutti i consumatori, direttamente dalla Corte Costituzionale

Riduzione del costo totale del credito per il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento

Con un comunicato del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio comunicazione e stampa, la Corte costituzionale ha reso noto che: “IL CONSUMATORE HA SEMPRE DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO SE RESTITUISCE IN ANTICIPO IL FINANZIAMENTO”

Nel Comunicato si precisa che: “In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

È quanto si legge nella sentenza n. 263 depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.

In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare, dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor.

Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.”

L’art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73 del 25/5/2021) ha sostituito l’art. 125-sexies (Rimborso anticipato) del TUB, Capo II (Credito ai consumatori), stabilendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

Alla luce di questa variazione, Il nuovo art. 125-sexies (Rimborso anticipato) del TUB, Capo II (Credito ai consumatori) prescrive esattamente quanto segue:

“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

  1. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
  2. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.
  3. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
  4. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
  5. a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
  6. b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
  7. c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
  8. d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.

Questa decisione giunta alla vigilia di Natale, è sicuramente una vittoria per i consumatori e per chi, come noi, ha sempre creduto che fosse indispensabile adottare tutte le misure possibili e le iniziative necessarie alla tutela della categoria. Inoltre, ed anche questo è un fatto da non sottovalutare, con questa disposizione, l’Italia torna ad allinearsi all’Europa. Lo si comprende, con chiarezza, soffermandoci sul riferimento della Corte costituzionale al caso Lexitor, ossia alla sentenza di Corte di Giustizia europea numero 383 dell’11 settembre 2019, con la quale la Corte, sulla base della direttiva 2008/48/CE, ha affermato che in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione totale del credito, ed inoltre, ha prefissato che: “il consumatore non ha diritto solo alla restituzione dei costi connessi alla durata del contratto (costi recurring, quali ad esempio gli interessi e i costi assicurativi), ma anche il rimborso di tutti gli altri costi, collegati all’erogazione del finanziamento (costi up front, tra cui, ad esempio, spese di istruttoria e commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).”

Al contrario, questa decisione può incidere in maniera negativa sulle banche e sugli istituti finanziari. Attualmente è difficile fare una previsione di quante somme si possono risparmiare giungendo ad una estinzione anticipata dei finanziamenti in corso, ma di certo stiamo parlando di importi molto significativi, che coinvolgono una miriade di persone, che magari hanno acceso un prestito per l’acquisto di un’autovettura, o di un elettrodomestico, o di una vacanza, o più semplicemente per necessità finanziarie.

Prestiti che hanno una durata media compresa tra 3, 5, 7 e 10 anni e che di norma vanno da poche centinaia di euro fino al massimo di 25.000 euro, che è l’importo più alto concesso dalle banche al consumatore, questo, ovviamente, escluso i mutui per l’acquisto degli immobili che variano a seconda del valore del bene. Tanto per fare un esempio, per ogni consumatore che ha in corso un fido bancario, possiamo tranquillamente sostenere che, chi estingue anticipatamente, un prestito di 10.000 euro, può avere complessivamente un risparmio di 2.000 euro.

A tal fine, ossia per comprendere e quantificare meglio l’eventuale risparmio di una estinzione anticipata di un prestito, è molto importante il momento in cui si decide di effettuarla. È noto, infatti, che tutte le banche e le finanziarie adottano il sistema cosiddetto alla francese, un metodo che contabilizza prima gli interessi e poi il capitale. Per essere più chiari, la riduzione del capitale da restituire è inversamente proporzionale alla diminuzione costante degli interessi da corrispondere, quindi, se si vuole pagare di meno, prima si interviene maggiore sarà il risparmio, perché, in tal caso, minori saranno gli oneri da pagare, in quanto, non diminuiscono soltanto gli interessi, ma aumentano gli importi delle quote versate per l’accensione del fido, dalle spese istruttorie all’assicurazione, fino alle spese di rendicontazione, che le stesse banche, dovranno restituire al consumatore.

Per questo crediamo che sia importante rivolgersi a dei consulenti di fiducia. In merito, il nostro Foro dei Consumatori si mette a disposizione di tutti coloro che vogliono esaminare la propria situazione, per capire l’eventuale beneficio positivo dell’estensione anticipata del prestito attivo a loro nome. Per farlo, basta rivolgersi presso le nostre sedi o i nostri sportelli. Per noi rappresenta una sfida, il desiderio di farvi un regalo, quello di consentirvi, finalmente, di risparmiare e tornare ad avere indietro i vostri soldi, per questo, desiderosi di metterci al vostro servizio, impazienti, vi aspettiamo.

Sabrina Greci
Presidente Foro Nazionale Consumatori

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