01 Dic

Utenze domestiche e prescrizione biennale: conoscere le regole per evitare errori costosi

Negli ultimi anni, complice l’aumento delle bollette e la crescente complessità dei mercati regolati, sempre più consumatori si trovano ad affrontare situazioni inattese: richieste di pagamento per consumi molto vecchi, voci in bolletta poco chiare, importi cumulati nel tempo.

Si tratta spesso di addebiti legittimi, ma altre volte derivano da ritardi o inefficienze dei gestori. Per questo il legislatore è intervenuto con strumenti precisi: la prescrizione biennale e, nel settore energia, il CMOR.

Due istituti diversi, ma entrambi decisivi per capire cosa si deve pagare e cosa no.

L’obiettivo di questo articolo non è creare sfiducia verso i gestori, ma offrire una lettura chiara delle tutele esistenti.

Un consumatore informato è già, di fatto, un consumatore più protetto.

La prescrizione biennale: quando nasce per luce, gas, acqua e telecomunicazioni

La prescrizione biennale è stata introdotta gradualmente negli ultimi anni.

Energia elettrica – dal 1° marzo 2018

Per le forniture elettriche, i consumi non fatturati entro due anni diventano prescritti e non più esigibili.

Gas naturale – dal 1° gennaio 2019

Stessa tutela: consumi oltre i 24 mesi non fatturati non possono più essere richiesti.

Servizio idrico – dal 1° gennaio 2020

Introdotta la prescrizione breve anche per l’acqua, settore spesso caratterizzato da conguagli tardivi.

Telefonia, internet e pay TV – dal 2020 (solo per le nuove fatture)

Il termine passa da cinque a due anni. Le fatture precedenti continuano però a seguire la vecchia prescrizione quinquennale.

Un gestore non può trasferire sui clienti le conseguenze delle proprie inefficienze.

Come opera concretamente la prescrizione biennale

La prescrizione riguarda i consumi, non la data della bolletta.

Il termine decorre dalla scadenza della bolletta che avrebbe dovuto contenere quei consumi. Non bastano telefonate o SMS per interromperla: servono atti interruttivi formali.

La prescrizione non si applica automaticamente.

Se il cliente paga senza eccepirla, perde definitivamente la possibilità di farla valere.

Il CMOR: perché compare dopo il cambio fornitore

Il CMOR (Corrispettivo di Morosità) può comparire nella bolletta del nuovo fornitore quando alcune bollette del vecchio contratto sono rimaste insolute. È un meccanismo che consente al fornitore uscente di recuperare parte del credito.

La prescrizione biennale tutela i consumatori da addebiti troppo Vecchi, per luce, gas, acqua e telecomunicazioni. I consumi non fatturati entro 24 mesi non sono più esigibili. Il termine decorre dalla bolletta che avrebbe dovuto includerli e non si interrompe con semplici solleciti. Il CMOR, invece, può apparire dopo il cambio fornitore per recuperare morosità pregresse, ma non può riattivare crediti prescritti.

La natura del CMOR: indennizzo standard, non risarcimento

Il CMOR non è un risarcimento, non chiude il debito e non impedisce ulteriori attività di recupero. Può coesistere con azioni per il recupero della parte residua del credito.

Il nodo critico: CMOR e recupero del credito possono convivere

Il fornitore può percepire il CMOR e allo stesso tempo richiedere il pagamento del residuo, ma non può mai recuperare più del dovuto. Eventuali eccedenze devono essere restituite tramite nota di credito.

Gli accertamenti necessari quando compare un CMOR

  • Verificare la prescrizione – un credito prescritto non può essere riattivato tramite CMOR.
  • Richiedere il dettaglio del calcolo.
  • Controllare pagamenti già effettuati.
  • Verificare il cumulo tra CMOR e somme già versate.
  • Richiedere nota di credito in caso di incasso superiore al dovuto.

La tutela parte dall’informazione

La disciplina della prescrizione biennale e del CMOR è complessa ma creata per tutelare i consumatori.

Verificare date, leggere attentamente i periodi in bolletta, chiedere chiarimenti e valutare la prescrizione sono azioni che permettono di evitare errori costosi.

Rino Febonio

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