30 Apr

Viaggio cancellato per Covid?

Spetta il rimborso in denaro non il voucher!
Ancora persiste il contenzioso riguardante i mancati rimborsi dei biglietti dei voli 2020, cancellati per la pandemia.
Il famoso Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) aveva previsto che, in caso di cancellazione del volo per Covid, al consumatore spettasse un voucher invece del rimborso in denaro. L’Europa criticò tale provvedimento, tanto che il 2 luglio 2020 la Commissione di Bruxelles apriva una procedura di infrazione contro l’Italia, per aver violato le norme comunitarie che obbligano le compagnie a riconoscere i rimborsi in denaro.
A quel punto il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha prolungato la validità dei voucher da 12 a 18 mesi, scaduti i quali, se non utilizzati, possono essere sostituiti da rimborsi in denaro.
D’altra parte, i voucher potevano emettersi fino al 2 giugno 2020. Invece vi sono compagnie che li hanno emessi pure dopo tale data. Si tratta dunque di vari atteggiamenti scorretti da parte delle compagnie che non rispettano una norma europea (cioè il Regolamento Comunitario 261/2004). Ed ecco che, con una recente sentenza del 31 marzo 2021, il Giudice di Pace di Palermo ha condannato la Tunisair per il mancato rimborso in denaro di un volo a/r Palermo – Tunisi, previsto per il 6-13 agosto 2020. Il Giudice ha anche liquidato a carico della compagnia un importo a titolo di spese legali.
Dunque, attenzione se le compagnie rifiutano di rimborsare i biglietti

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