14 Lug

Violenza economica contro le donne

La violenza economica contro le donne è ravvisabile in ogni forma di privazione o controllo che ne limiti l’accesso all’indipendenza economica, impedendone l’emancipazione, la crescita personale e culturale.

L’esecutore della violenza economica e psicologica è spesso nel contesto familiare, nella maggior parte dei casi il partner, l’ex compagno ma è in crescita il peso di quelle perpetrate da altri familiari (genitori, figli, ecc.)

Nell’art. 3 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, è inclusa la violenza economica: “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”; ed ancora, stigmatizza la violenza domestica come “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. L’art. 12 della Convenzione prevede il dovere di “adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”. Seppur nell’ambito del nostro ordinamento non esista una norma specifica per la violenza economica, i comportamenti ad sottesi possono integrare diversi reati come i maltrattamenti in famiglia. La Corte di Cassazione penale (n. 19847 del 22 aprile 2022) ha di recente definitivamente equiparato la violenza economica alla violenza fisica nell’ambito di applicazione del reato di violenza domestica (art.  572 c.p.): “(…) Costituisce ormai orientamento pacifico di questa Suprema Corte quello secondo il quale il reato previsto dall’art. 572 c.p., è integrato allorché siano compiuti più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria tali da determinare sofferenze fisiche o morali (Sez. 6, n. 3253 del 12/06/2018 non massimata; Sez. 6, n. 45309 del 25/09/2019 non massimata; Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2013, 0., Rv. 267270). Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l’illiceità in sé dei singoli episodi, già puntualmente richiamato e approfondito dalla sentenza delle Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, è dato innanzitutto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone ‘la natura strutturale’ la qualifica come ‘uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini’. Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce “un diritto umano” (art. 3 della Convenzione), diventa inammissibile l’interpretazione limitativa e ridimensionante, proposta dal ricorso, di confinare il reato di cui all’art. 572 c.p., ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica. D’altra parte, è stata proprio la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del delitto in esame, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, ad avere evitato l’obbligo dello Stato di adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Istanbul per perseguire la violenza nei confronti delle donne in contesto familiare. In questi termini si è espresso lo stesso Grevio (Gruppo di esperte del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri che la hanno sottoscritta) che nel primo Rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia (presentato il 13 gennaio 2020), a legislazione sostanzialmente invariata sul punto (visto che l’art. 572 c.p., aldilà di specifici interventi, nella descrizione della condotta risale al 1930), ha valutato positivamente che la violenza domestica, la cui definizione e descrizione non compare nel codice penale, sia intesa, in linea con le norme convenzionali ratificate, come l’insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza (tra le altre Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0., Rv. 267270; Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962). Infatti, ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in una quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante”.

Spesso si associa la violenza sulle donne alla violenza fisica, meno alle forme di violenza fisica e psicologica.

Tutti comportamenti che mirano ad ostacolare l’indipendenza economica della donna/moglie/compagna/figlia per assumere una posizione di controllo causano un forte senso di soggezione e dipendenza.

I Centri antiviolenza resocontano come la violenza economica venga per lo più ignorata o, comunque, considerata in subordine, nonostante privi la donna della sua autonomia.

E’ difficile da individuare perchè involge aspetti sociali, economici e soprattutto stereotipi culturali. E’ una violenza che si esplica in moltissime forme, dai casi eclatanti a quelli più subdoli: impedire di trovare un lavoro (od obbligarla a lavorare anche per lui) sabotando i suoi tentativi ed essere così economicamente dipendente da lui; negarle i soldi anche per piccole spese come l’autobus, per umiliarla e tenerla in uno stato di completa dipendenza, di privazione economica continua, e per rafforzare la propria posizione, per dettar legge sulle spese; annotare tutte le spese della partner per controllarne l’attività; rubare soldi alla partner o ai figli/e; giocare d’azzardo, in modo da mettere a rischio/compromettere il tenore di vita della famiglia; prendere decisioni finanziare importanti senza consultarla o senza il suo accordo; accumulare debiti e rate in arretrato di prestiti/mutui; privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia; non condividere le decisioni relative al bilancio familiare; costringere la donna a spendere il proprio stipendio per coprire tutte le spese domestiche; costringerla a fare debiti o a firmare contratti senza fornirle spiegazioni o chiarimenti; intestare tutti i beni a nome proprio o a nome dei propri familiari per impedire ogni accesso legale ai beni comuni.

E’ fondamentale avere un’indipendenza economica: “purtroppo la violenza economica”, spiega l’economista Azzurra Rinaldi, “è legata a doppio giro con la dipendenza economica. In Italia il tasso di occupazione femminile è in assoluto fra i più bassi in Europa. Nel Nord Italia si avvicina o supera in certi casi il 60% mentre in alcune regioni del Sud Italia è esattamente la metà, ovvero il 30%. Le donne disoccupate sono più esposte perché non hanno proprio denaro da gestire e quindi devono necessariamente utilizzare le finanze accumulate dal marito o dal compagno. È chiaro che questo è un po’ un cane che si morde la coda cioè è un tipico circolo vizioso, aggravato anche dal fatto che le donne si fanno carico delle attività di cura e quindi dell’assistenza ad anziani, parenti e figli, che in realtà dovrebbe far parte della vita normale di una persona adulta”.

Le donne studiano più degli uomini, con performance migliori, sono in maggioranza anche negli studi post laurea: tuttavia ciò non basta per avere una posizione di parità sul mercato del lavoro. Tendono a svolgere lavori sottopagati; devono fare fronte anche a delle interruzioni nel loro percorso professionale a causa della maternità e spesso non possono permettersi di scegliere tra il lavoro e l’avanzamento di carriera. Le donne hanno maggiori difficoltà a trovare e a mantenere un’occupazione e sono costrette più spesso a ripiegare su un lavoro a tempo parziale.

Ecco allora che “avere un proprio lavoro e avere un proprio reddito, guadagnarlo e poterlo gestire è il fattore fondamentale che consente di uscire dalle situazioni di violenza non solo economica ma anche di violenza tout court”, sottolinea la Prof. Rinaldi.

Non si tratta solo di una questione di giustizia ma anche di un imperativo economico perchè le conseguenze della violenza economica impattano pesantemente sull’economia del Paese.

 “Donne e giovani sono i due gruppi finanziariamente più fragili della popolazione”, sottolinea la Prof. Annamaria Lusardi, “resi ancora più vulnerabili da un basso livello di alfabetizzazione finanziariala conoscenza finanziaria in Italia è troppo bassa perché le persone possano prendere buone decisioni finanziarie e che le donne sanno molto meno degli uomini e sono più fragili da un punto di vista finanziario”. La conoscenza finanziaria va coltivata perché dà i suoi frutti ed è un valido strumento per prevenire e combattere la violenza economica.

Molte donne si ritrovano a subire il controllo in ambito domestico delle risorse economiche da parte del partner e/o familiare (dalla privazione della retribuzione o il suo controllo coercitivo, all’impedimento a lavorare per mantenersi autonomamente), fino al raggiungimento della totale dipendenza economica o addirittura forme di raggiro economico.

Sono le donne che vivono disagi e fragilità a pagare il prezzo di una limitata conoscenza finanziaria: il potere economico in famiglia diventa spesso una forma di violenza domestica.

Occorre stimolare una maggiore partecipazione delle donne alle decisioni finanziarie e alla gestione proattiva dei risparmi, non solo in famiglia: le donne devono essere consapevoli dell’importanza di prepararsi ad affrontare economicamente la quotidianità, imparare a gestire le finanze personali, non lasciare che qualcun altro controlli i propri soldi, non delegare o firmare senza aver compreso che si tratta di finanziamento o garanzie.

In questo senso l’educazione e l’alfabetizzazione finanziaria possono aiutare le donne a controllare la propria autonomia attraverso l’accrescimento delle conoscenze, della consapevolezza supportandole nella messa in atto di un cambio di atteggiamento rispetto alla gestione delle risorse finanziarie e del risparmio, che può favorire il (loro) benessere finanziario individuale.

I percorsi di educazione finanziaria con uno specifico target al femminile rappresentano un valido strumento per prevenire e combattere la violenza economica: le donne finanziariamente più consapevoli possono infatti affrontare meglio le sfide quotidiane legate alle scelte finanziarie ed essere più pronte a riconoscere e gestire eventuali abusi di tipo economico. Sono sempre più diffuse iniziative di alfabetizzazione finanziaria, tra le quali si annoverano quelle di Banca d’Italia e della Global Thinking Foundation con il progetto ‘Donne al quadrato’.

La complessità dei meccanismi che regolano l’economia, la crescente digitalizzazione e l’importanza degli effetti sociali e ambientali degli investimenti rendono l’educazione finanziaria sempre più essenziale per contribuire all’empowerment delle nuove generazioni, affinché le ragazze possano prendere decisioni che vanno nel loro interesse e in quello del pianeta(v. https://cesie.org/media/WEALTHY-MINDS-Transational-SoA-Report-_IT.pdf).

Paola Francesca Cavallero

related posts