05 Dic

Indennizzo da emotrasfusione infetta. Termini di decadenza.

Ci soffermiamo su una peculiare questione di responsabilità, che attiene ai danni da trasfusione di sangue infetto. Sul punto, esiste una notevole casistica giurisprudenziale, atteso che tali episodi si sono ripetutamente verificati nel tempo.

La Legge n. 210 del 1992, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. Con D. Lgs. 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del 26.5.2000, le competenze in materia di indennizzi sono state trasferite dal Ministero della Salute alle Regioni. Pertanto, le regioni provvedono a notificare il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera e a liquidare l’indennizzo mensile e gli arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi residenti, o ai loro eredi. Per la sola regione Sicilia resta invece la competenza del Ministero della Salute, sia per la notifica del giudizio della CMO che per l’erogazione dei benefici previsti.

Il danno permanente alla salute, non ascrivibile ad alcun comportamento colpevole e quindi non risarcibile ex art. 2043 Codice Civile, comporta l’indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992, nel caso di epatite post-trasfusionale o da somministrazione di emoderivati.

Con la recente ordinanza n. 30739 del 6 novembre 2023, la Cassazione si è soffermata sulla decorrenza del termine di decadenza per chiedere l’indennizzo. In altre parole, entro quando il danneggiato può rivolgere istanza alla P.A.?

La decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 210 del 1992, come modificato dalla Legge. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata, in capo all’interessato, la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell’uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell’ordinaria diligenza.

La Cassazione ha ricordato la recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 35 del 2023, che ha evidenziato le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta dalla l egge n. 210 del 1992, ed ha ritenuto che la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che“[…] il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell’esteriorizzazione della menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell’azionabilità del diritto all’indennizzo”. Ne deriva che il Giudice del merito, chiamato ad interpretare ed applicare la complessiva disciplina di decadenza, soprattutto nell’ipotesi di malattia inizialmente silente, non può trascurare di accertare il momento in cui la malattia sia divenuta in effetti indennizzabile, con l’effetto che prima di tale momento non inizia a decorrere alcuna decadenza.

Pertanto, con la sentenza del 6.11.2023, qui esaminata, la Cassazione ha applicato i detti principi ed ha riformato la sentenza di appello, accogliendo il ricorso dello sfortunato danneggiato, a cui andrà riconosciuto l’indennizzo di legge.

Francesco Salimbeni

related posts