19 Lug

Responsabilità della struttura sanitaria

Rilevanza della cartella clinica e deficienza dei mezzi strumentali della struttura sanitaria.

La Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema molto sentito, che è quello della responsabilità medica, e lo ha fatto sotto un profilo particolare, cioè quello della cartella clinica.

Ricordiamo che, in questa materia, il danneggiato, ovvero i prossimi congiunti in caso di decesso, devono solo dimostrare la sussistenza del nesso causale tra il danno/decesso, ed il fatto avvenuto presso la struttura, mentre la struttura convenuta ha l’onere di provare che ha adempiuto esattamente la prestazione medica, seguendo le linee guida, o in mancanza di esse le buone prassi.

In caso di danno sorto nel corso di un ricovero, ovviamente si parte dall’esame della cartella clinica, che racconta la storia di quanto accaduto. Che succede, però, se la cartella clinica è incompleta? Con la sentenza 26 aprile 2024, n. 11224, la Corte di Cassazione ha affrontato questo particolare caso. La Suprema Corte ha osservato che “le notizie, normalmente desumibili dalla cartella clinica, sulla evoluzione della patologia, sull’attività diagnostica, clinica e strumentale espletata dai sanitari e, soprattutto, sulla causa del decesso del paziente, sono fondamentali per la formulazione del giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra il decesso medesimo e l’ipotizzata negligenza o imperizia dei medici, soprattutto in fattispecie, come quella in esame, in cui la stessa patologia ipotizzata e formalmente certificata nell’atto necroscopico (ma non sostanzialmente accertata) può assumere una duplice tipologia, l’una trattabile chirurgicamente, l’altra trattabile farmacologicamente, con diverse probabilità di successo nelle due ipotesi“.

Ebbene, la Corte ha affermato “il principio – fondato sul rilievo che la carenza della documentazione sanitaria acquisibile presso la struttura non può ridondare a detrimento del paziente – secondo cui, in tema di responsabilità medica, l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido legame causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione”.

In altre parole, della carenza della documentazione risponde la struttura ospedaliera o privata, e se ne avvantaggia il danneggiato, il quale può sostenere che è dimostrata la responsabilità per il solo fatto che la cartella è incompleta.

La sentenza è pure interessante perché, sotto diverso profilo, affronta il tema della mancanza di strumentazioni tecniche avanzate per effettuare esami rilevanti (nella fattispecie si doveva accertare la dissezione dell’aorta). Sul punto la Cassazione rileva, non solo che nel caso di specie il danno era riscontrabile pure con strumentazioni ordinarie, ma che, comunque, nel caso in cui la struttura non disponga dei mezzi necessari, questo non costituisce una liberatoria per la struttura. Infatti, “la mancanza di mezzi o di personale qualificato della struttura sanitaria, lungi dal costituire una esimente di responsabilità, può integrare una tipica ipotesi di inadempimento, dal momento che, per dare la prova liberatoria, la struttura deve dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, la quale non può evidentemente essere costituita da una colpevole deficienza organizzativa”.

Pertanto, la Suprema Corte ha sancito la responsabilità della struttura sanitaria convenuta.

Francesco Salimbeni

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