07 Dic

Vacanze al tempo del Covid. Quali diritti per i consumatori?

Con il progressivo diffondersi dei contagi, con o senza variante Omicron, molti ci chiedono: che ne sarà delle nostre vacanze? Alcune regole le vogliamo ricordare di seguito.

Per quanto concerne i biglietti treno, Trenitalia riconosce il diritto al rimborso nei seguenti casi: soggetti in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria o ricovero; soggetti all’interno di aree oggetto di divieto di allontanamento; soggetti diretti in aree interessate dal contagio, individuate ai sensi di legge; soggetti che hanno in programma la partecipazione a concorsi pubblici, procedure di selezione pubblica, manifestazioni, eventi di qualsiasi natura, riunione, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, che siano annullati, sospesi o rinviati dalla autorità competenti. La domanda di rimborso si può compilare sul sito di Trenitalia. Più vaga e generica la possibilità di rimborso per i passeggeri di Italo.

Quanto invece agli aerei, la Ita Airways – che, per chi non lo sapesse, è quel che resta della nostra compagnia di bandiera, avendo preso il posto di Alitalia — consente il rimborso o il cambio prenotazione in caso di positività al Covid, quarantena, ricovero, da documentare con certificazione. Meno chiare le regole di rimborso per il caso di restrizioni alla mobilità nel paese di origine o di destinazione, visto che diverse difficoltà si sono registrate con Alitalia negli ultimi diciotto mesi. Qui, però, soccorrono i principi generali in materia contrattuale: se la prestazione diviene impossibile (cioè se materialmente non si può circolare nel luogo di destinazione o di partenza), spetta la restituzione di quanto pagato.

Altre compagnie, come Easyjet, Air France, etc., hanno politiche più comprensive verso i consumatori, prevedendo una maggiore flessibilità nel cambio gratuito dei biglietti.

Per quanto riguarda gli alberghi, bisogna distinguere eventuali disposizioni restrittive contenute in norme di legge o provvedimenti della Pubblica Autorità, dall’ipotesi in cui il singolo turista malauguratamente contragga il Covid. Nel primo caso, ad esempio cambio di colore di regioni e quindi chiusura di hotel etc., il costo della prenotazione è certamente rimborsabile: l’oggetto del contratto è divenuto impossibile per causa non imputabile al contraente. Invece, per il caso in cui si sia costretti a cancellare la prenotazione perché si è contratto il Covid e, quindi, si debba restare a casa in quarantena, non esiste un principio generale a tutela del consumatore. Molto dipende dalla policy delle singole strutture. Alcune manifestano flessibilità e comprensione (e, aggiungiamo noi, una intelligente attenzione verso il cliente, che un domani potrebbe tornare se gli si concedesse un voucher). Altre, invece, potrebbero restare rigide e tenersi il denaro incassato.

Quanto alle prenotazioni in appartamento (es. Airbnb), anch’esso è affidato alle regole di prenotazione stabilite da ciascun host.

Cerchiamo comunque di viaggiare e vivere, pur con tutte le attenzioni e prudenze dovute.

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